Art. 96 RD 1736-1933

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Art. 96 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge quest'ultima, esigere il pagamento.
Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi dall'Istituto.
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74.