Art. 95 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 95 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Durante il termine stabilito dall'art. 93 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.