Art. 95 RD 1736-1933

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Art. 95 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Durante il termine stabilito dall'art. 93 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.