Art. 94 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 94 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento.