Art. 94 RD 1736-1933

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Art. 94 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento.