Art. 93 RD 1736-1933
Art. 93 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore può farne denunzia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronuncia l'ammortamento e autorizza l'Istituto a pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinché, a spese del precedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali.
La denunzia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.