Art. 97 RD 1736-1933

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Art. 97 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola "non trasferibile", non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.