Art. 925 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 924 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 926 c.c.

Art. 925 c.c. (Animali mansuefatti) approfondisci

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.