Art. 924 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 924 c.c. (Sciami di api) approfondisci

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.