Art. 926 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 926 c.c. (Migrazione di colombi, conigli e pesci)
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purchè non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.