Art. 764 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 764 c.c. (Atti diversi dalla divisione)
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.