Art. 764 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 763 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 765 c.c.

Art. 764 c.c. (Atti diversi dalla divisione) approfondisci

L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.