Art. 765 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 765 c.c. (Vendita del diritto ereditario fatta al coerede)
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.