Art. 763 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 763 c.c. (Rescissione per lesione)
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.