Art. 757 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 756 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 758 c.c.

Art. 757 c.c. (Diritto dell'erede sulla propria quota) approfondisci

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.