Art. 756 c.c.

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Art. 756 c.c. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti) approfondisci

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.