Art. 756 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 756 c.c. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti)
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.