Art. 758 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 758 c.c. (Garanzia tra coeredi)
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.