Art. 758 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 758 c.c. (Garanzia tra coeredi) approfondisci

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.