Art. 72 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 72 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.