Art. 72 RD 1736-1933

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 71 RD 1736-1933 vai all'articolo successivo: Art. 73 RD 1736-1933

Art. 72 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.