Art. 71 RD 1736-1933

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Art. 71 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.