Art. 71 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 71 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.