Art. 70 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 70 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.