Art. 69 RD 1736-1933

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Art. 69 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.