Art. 73 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 73 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.