Art. 73 RD 1736-1933

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Art. 73 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.