Art. 726 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 726 c.c. (Stima e formazione delle parti)
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.