Art. 727 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 726 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 728 c.c.

Art. 727 c.c. (Norme per la formazione delle porzioni) approfondisci

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.