Art. 725 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 724 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 726 c.c.

Art. 725 c.c. (Prelevamenti) approfondisci

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.