Art. 724 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 724 c.c. (Collazione e imputazione) approfondisci

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.