Art. 716 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 715 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 717 c.p.c.

Art. 716 c.p.c. (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando) approfondisci

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.