Art. 716 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 716 c.p.c. (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando)
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.