Art. 715 c.p.c.

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Art. 715 c.p.c. (Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando) approfondisci

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.