Art. 715 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 715 c.p.c. (Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando)
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.