Art. 717 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 717 c.p.c. (Nomina del tutore e del curatore provvisorio)
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.