Art. 64 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 64 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il protesto, ai sensi dell'art. 45, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.