Art. 64 RD 1736-1933

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Art. 64 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Il protesto, ai sensi dell'art. 45, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.