Art. 65 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 65 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.