Art. 63 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 63 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite;
4) l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5) la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.
Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.