Art. 62 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 62 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'art. 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.
Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.