Art. 63 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 63 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59.
La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.
Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.