Art. 62 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 62 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.