Art. 64 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 64 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.