Art. 60 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 60 disp.att.c.p.c. (Tempo degli atti di istruzione)
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.