Art. 60 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 60 disp.att.c.p.c. (Tempo degli atti di istruzione) approfondisci

Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.