Art. 59 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 59 disp.att.c.p.c. (Dichiarazione di contumacia)
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.