Art. 59 disp.att.c.p.c.

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Art. 59 disp.att.c.p.c. (Dichiarazione di contumacia) approfondisci

La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.