Art. 58 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 58 disp.att.c.p.c. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.