Art. 61 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 61 disp.att.c.p.c. (Ordine di trattazione e discussione delle cause) approfondisci

Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.