Art. 61 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 61 disp.att.c.p.c. (Ordine di trattazione e discussione delle cause)
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.