Art. 60 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 60 DLT 385-1993 (Composizione) approfondisci

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.

* vai all'articolo precedente: Art. 59 DLT 385-1993 (Definizioni)
* vai all'articolo successivo: Art. 61 DLT 385-1993 (Capogruppo)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.