Art. 59 DLT 385-1993

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Art. 59 DLT 385-1993 (Definizioni) approfondisci

1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
[1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica. ]

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* vai all'articolo successivo: Art. 60 DLT 385-1993 (Composizione)

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