Art. 59 RD 1736-1933

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Art. 59 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.