Art. 59 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 59 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.