Art. 58 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 58 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.
Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.