Art. 60 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 60 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.