Art. 58 RD 1669-1933

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Art. 58 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.