Art. 59 RD 1669-1933

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Art. 59 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli artt. 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.