Art. 57 RD 1669-1933

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Art. 57 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quella dei giranti susseguenti.