Art. 56 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 56 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti :
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
3) le spese sostenute.