Art. 55 RD 1669-1933

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 54 RD 1669-1933 vai all'articolo successivo: Art. 56 RD 1669-1933

Art. 55 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Il portatore può chiedere in via di regresso:
1) l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati ;
2) gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale ;
3) le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dallo ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.