Art. 564 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 564 c.p.c. (Facoltà dei creditori intervenuti) approfondisci

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.