Art. 564 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 564 c.p.c. (Facoltà dei creditori intervenuti)
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.