Art. 565 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 565 c.p.c. (Intervento tardivo)
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.