Art. 561 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 561 c.p.c. (Pignoramento successivo)
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo è compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.